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Apprendistato

Presentazione

L’apprendistato è un tipo di contratto che si configura come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, definito nel Testo Unico della Riforma del Lavoro come “un contratto finalizzato all’assunzione dei giovani”. Esso, infatti, è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni ed è caratterizzato da una finalità formativa. Il datore di lavoro, oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta, è tenuto a formare l’apprendista attraverso un insegnamento di competenze tecnico-professionali e di competenze trasversali. Il Testo Unico approvato nel settembre 2011 (D.Lgs. 167/2011) e la Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) hanno innovato profondamente la precedente disciplina.

Il contratto di apprendistato si configura, dunque, come la principale tipologia contrattuale per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.Le tre tipologie di apprendistato previste dalla normativa si distinguono a seconda del percorso formativo e del livello di istruzione:1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale2. Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

É finalizzato al conseguimento di un titolo di studio nell’ambiente di lavoro ed è diretto ai più giovani, quelli compresi nella fascia d’età tra i 15 e i 25 anni. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

L’apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere

É finalizzato all’apprendimento di un mestiere o a conseguire una qualifica professionale ed è destinato a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Può essere stipulato anche da enti pubblici.
La durata e le modalità di erogazione della formazione, nonché la durata della parte formativa del contratto (comunque non superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano) sono definiti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni.

L’apprendistato di alta formazione e di ricerca

É finalizzato al conseguimento di titoli di istruzione secondaria superiore e terziaria, compresi i dottorati di ricerca, la specializzazione tecnica, nonché a svolgere il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche ed è destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni. Può essere stipulato anche da enti pubblici.La durata minima del periodo di formazione in apprendistato è di sei mesi, a meno che non si tratti di attività stagionali (in questo caso la durata può essere inferiore). Si può iniziare il percorso di apprendistato al termine o durante il percorso di studi.

La disciplina dell’apprendistato è rimessa alle singole regioni.Con riferimento all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, l’accordo stipulato tra la Regione Siciliana, le parti sociali e le istituzioni universitarie in data 15giugno 2012 – “Accordo per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per le attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione” -, prevede che la durata della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento di:Laurea triennale non sia superiore a 36 mesi;Laurea Magistrale non sia superiore a 24 mesi;Master di I e II livello non sia superiore a 24 mesi;Dottore di Ricerca non sia superiore a 36 mesi.

Per l’accesso alle professioni ordinistiche, la componente formativa del contratto di apprendistato non può essere superiore a 36 mesi.L’accordo prevede inoltre che:la durata dei percorsi formativi sia aumentabile sino ad un massimo di 6 mesi nel caso in cui siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all’avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;l’articolazione e le modalità di erogazione dei percorsi formativi siano definite nei Piani Formativi Individuali (PFI) condivi tra le istituzioni formative e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese.

La riforma contenuta nella Legge 28 giugno 2012 n.92, come modificata dall’art. 46bis della legge 7 agosto 2012 n.134 di conversione del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), valorizza fortemente il contratto di apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro (art. 1, comma 1, lett. b).

  • Si introduce un meccanismo che collega l’assunzione di nuovi apprendisti (da parte di chi ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori almeno pari a 10) al fatto di averne confermati in servizio, al termine del percorso formativo, nell’ultimo triennio il 30% fino al 18 luglio 2015 e il 50% successivamente, pena la considerazione degli apprendisti assunti in violazione come lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
  • Si prevede la durata minima di sei mesi del periodo di apprendistato (ferma restando la possibilità che i CCNL prevedano una durata inferiore per lo svolgimento di attività stagionali).
  • Dal 1° gennaio 2013 e per le imprese che occupano almeno 10 unità, il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate deve essere di 3 a 2. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Inoltre, il datore di lavoro che non abbia dipendenti o che ne abbia al massimo due, non può assumere più di tre apprendisti. Tale requisito non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
  • Vengono ricompresi gli apprendisti tra i soggetti che possono beneficiare dell’assicurazione per l’impiego (ASpI – ammortizzatore sociale che a partire dal 1° gennaio 2013 andrà a sostituire le prestazioni di sostegno al reddito in caso di perdita di occupazione).
  • Si introduce un obbligo di contribuzione (pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) in favore dell’assicurazione per l’impiego (ASpI) per il datore di lavoro che assume un apprendista. Anche per gli apprendisti, dunque, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni o per recesso con preavviso da parte del datore di lavoro, è dovuto a carico di quest’ultimo il contributo pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell’Aspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
  • È esclusa la possibilità di assumere apprendisti, per il tramite di un’Agenzia per il lavoro, con un contratto di somministrazione a termine. E’, invece, possibile somministrare a tempo indeterminato, in tutti i settori produttivi, uno o più lavoratori in apprendistato.
  • Sono previsti il divieto della retribuzione a cottimo e quello per le parti di recedere dal contratto, durante il periodo della formazione, in assenza di una giusta causa.

Il datore di lavoro senza dipendenti specializzati o qualificati oppure che ne abbia meno di 3, può comunque assumere fino a 3 apprendisti. Alle imprese artigiane si applicano i limiti dimensionali previsti dalla legge-quadro sull’artigianato (L.443/85).Il contratto deve avere forma scritta e contemplare, entro i 30 giorni dalla stipulazione, un piano formativo individuale.

Al termine del periodo di formazione è possibile che il rapporto prosegua come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure che una delle parti receda dal contratto con preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. La Legge 92/2012 ha specificato che nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

L’apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.Il datore di lavoro – fino a quando non sarà operativo il libretto formativo – può rilasciare una dichiarazione per l’accertamento e per la certificazione delle competenze e della formazione svolta dall’apprendista.